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Dettaglio attività Studio Puliani

Studio Puliani di Danilo Puliani

Via Turati 10 - Tarquinia - VT - 01016
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Tel: 0766845157 - Richiedi informazioni

Visita il sito: www.commercialista-bilancio-mediazione-viterbo.it/

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Eventi presentati

Descrizione dell'azienda

Lo Studio Puliani si trova a Tarquinia in
provincia di Viterbo. Opera nel campo
dell'assistenza e della consulenza fiscale,
tributaria, societaria e legale dal 1999. La
Revisione e il Controllo di Gestione sono le
aree di maggior specializzazione in cui lo
studio è organizzato al fine di verificare
l'attendibilità dei dati contabili delle
singole poste e del bilancio nel suo complesso,
i rischi connessi alle esposizioni bancarie e
quelli inerenti i rapporti con i fornitori, i
controlli sulle commesse e la loro redditività.

Novità via RSS

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero effettuate nel 2022

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al mi­­nuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a co­mu­nicare all’Agenzia delle En­­t­­rate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:

· nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano resi­den­za al di fuori del territorio dello Stato italiano;

· di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022.

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Informativa sulle erogazioni pubbliche

L’art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 preve­­de specifici obblighi di informativa in capo ai sog­getti che percepiscono erogazioni pubbliche.

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Ravvedimento operoso speciale (art. 1 co.174 ss.della L. 197/2022)

L’art. 1 co. 174 - 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.Tale forma di ravvedimento riguarda solo le dichiarazioni validamente presentate e, a livello generale, funziona come l’ordinario ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97.Le somme possono essere pagate in 8 rate trimestrali di pari importo.La rimozione della violazione e il pagamento delle somme (o della prima rata) devono avvenire entro il 31.3.2023.

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Bilancio 2022 e determinazione dell'IRES e dell'IRAP

Per la redazione del bilancio al 31.12.2022, Vi invitiamo a predisporre i seguenti documenti e infor­mazioni, che servono anche per il calcolo delle imposte IRES ed IRAP, sia correnti che differite.

Vi ricordiamo che:

· il bilancio richiede la comparazione delle poste tra gli ultimi due esercizi (2022 e 2021), con la evidenziazione di eventuali poste riclassificate da un esercizio all’altro;

· a partire dal 2016 le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono predisporre il Rendiconto finanziario, con evidenza dei dati comparativi dell’esercizio precedente.

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DL 29.12.2022 n.198 (c.d."Milleproroghe")

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30.12.2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 29.12.2022 n. 198 è stato convertito nella L. 24.2.2023 n. 14, pubblicata sulla G.U. 27.2.2023

n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 198/2022.

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Definizione delle irregolarità formali (art.1 co.166 ss. della L.197/2022)

L’art. 1 co. 166 - 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle ir­re­go­la­rità formali commessi sino al 31.10.2022.Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni com­­­messe in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di con­testazione o di irroga­zione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

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Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali

In attuazione della disciplina in esame, con il DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U.14.2.2023 n. 37), il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) ha quin­­di individuato l’importo mas­­simo de­traibile dall’IRPEF lorda delle spese per la fre­quenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), rimasto invariato rispetto all’importo individuato per il 2021.

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Soppressione delle opzioni per la cessione della detrazione o per lo "sconto sul corrispettivo"

Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppres­sa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.

Entrata in vigore

Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.

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Regime forfetario per autonomi

L’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regi­me fiscale age­­volato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti at­tività d’impresa, di arte o pro­­­fes­sione in forma individuale.

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Certificazione Unica 2023

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 17.1.2023 n. 14392, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2023” (CU 2023), relativi all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

· trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);

· utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2023, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

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