Dettaglio attività Studio Puliani
Studio Puliani di Danilo Puliani |
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Descrizione dell'azienda |
Lo Studio Puliani si trova a Tarquinia in provincia di Viterbo. Opera nel campo dell'assistenza e della consulenza fiscale, tributaria, societaria e legale dal 1999. La Revisione e il Controllo di Gestione sono le aree di maggior specializzazione in cui lo studio è organizzato al fine di verificare l'attendibilità dei dati contabili delle singole poste e del bilancio nel suo complesso, i rischi connessi alle esposizioni bancarie e quelli inerenti i rapporti con i fornitori, i controlli sulle commesse e la loro redditività.
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Novità via RSS |
Ravvedimento operoso speciale (art. 1 co.174 ss.della L. 197/2022)
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 L’art. 1 co. 174 - 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.Tale forma di ravvedimento riguarda solo le dichiarazioni validamente presentate e, a livello generale, funziona come l’ordinario ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97.Le somme possono essere pagate in 8 rate trimestrali di pari importo.La rimozione della violazione e il pagamento delle somme (o della prima rata) devono avvenire entro il 31.3.2023.
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Bilancio 2022 e determinazione dell'IRES e dell'IRAP
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 Per la redazione del bilancio al 31.12.2022, Vi invitiamo a predisporre i seguenti documenti e informazioni, che servono anche per il calcolo delle imposte IRES ed IRAP, sia correnti che differite.
Vi ricordiamo che:
· il bilancio richiede la comparazione delle poste tra gli ultimi due esercizi (2022 e 2021), con la evidenziazione di eventuali poste riclassificate da un esercizio all’altro;
· a partire dal 2016 le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono predisporre il Rendiconto finanziario, con evidenza dei dati comparativi dell’esercizio precedente.
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DL 29.12.2022 n.198 (c.d."Milleproroghe")
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 Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303 ed entrato in vigore il 30.12.2022, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 29.12.2022 n. 198 è stato convertito nella L. 24.2.2023 n. 14, pubblicata sulla G.U. 27.2.2023
n. 49 ed entrata in vigore il 28.2.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 198/2022.
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Definizione delle irregolarità formali (art.1 co.166 ss. della L.197/2022)
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 L’art. 1 co. 166 - 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).
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Detrazione IRPEF delle spese di frequenza delle Università non statali
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 In attuazione della disciplina in esame, con il DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U.14.2.2023 n. 37), il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) ha quindi individuato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), rimasto invariato rispetto all’importo individuato per il 2021.
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Certificazione Unica 2023
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 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 17.1.2023 n. 14392, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2023” (CU 2023), relativi all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
· trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);
· utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2023, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
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